Calamità naturali: dal Mipaaf aiuti alle imprese agricole

Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Riconosciuti i danni causati da eventi climatici fino a tre anni prima del provvedimento

Un campo allagato

Un campo allagato

Data : Thu Feb 13 10:15:00 CET 2020

Aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.  E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi economici alle imprese agricole che hanno subito danni fino a tre anni prima dell’entrata in vigore dello stesso.

Il decreto prevede  aiuti per le seguenti calamità naturali: valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi di origine naturale, sisma ed eruzioni vulcaniche.

Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

  • la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
  • la riparazione  di  beni  mobili  strumentali  danneggiati  o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  • il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in  corso  di maturazione ovvero di stoccaggio;
  • la compensazione  per  la  perdita  di  reddito  dovuta  alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e  dei  mezzi di produzione agricola;
  • la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla   delocalizzazione    definitiva    dell'attività produttiva ricompresi  gli  investimenti  eventualmente  necessari  a rendere definitive le  strutture  temporanee  realizzate  nella  fase emergenziale;
  • acquisto o noleggio, per la fornitura  e  l'installazione  di impianti temporanei delocalizzati.

   Gli interventi finanziabili per i  danni  causati  all'attività agrituristica  e  alle  attività connesse  all'agricoltura  sono  i seguenti:

  • il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad   attività   connesse   all'agricoltura   danneggiati   e   la ricostruzione di immobili distrutti;
  • la riparazione  di  beni  mobili  strumentali  danneggiati  o l'acquisto   di   beni   mobili   strumentali   distrutti   destinati all'attività    agrituristica    o    alle    attività    connesse all'agricoltura;
  • il ristoro  dei  danni  subiti  per  scorte  e  prodotti  di stoccaggio, destinati all'attività;
  • la  compensazione  per  la  perdita  di  reddito  dovuta  alla sospensione totale o parziale  dell'attività  agrituristica  per  un periodo massimo di sei mesi dalla  data  in  cui  si è  verificato l'evento;
  • la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati   alla   delocalizzazione    definitiva    dell'attività produttiva purché in rapporto di  connessione  con  le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli  investimenti  eventualmente  necessari  a rendere definitive le  strutture  temporanee  realizzate  nella  fase emergenziale;
  • acquisto o noleggio, per la fornitura  e  l'installazione  di impianti temporanei delocalizzati.

 Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “de minimis”.

Leggi il decreto: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/11/20A00839/sg

 

Margherita Agata

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