Calamità naturali: dal Mipaaf aiuti alle imprese agricole
Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Riconosciuti i danni causati da eventi climatici fino a tre anni prima del provvedimento
Data : Thu Feb 13 10:15:00 CET 2020
Aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi economici alle imprese agricole che hanno subito danni fino a tre anni prima dell’entrata in vigore dello stesso.
Il decreto prevede aiuti per le seguenti calamità naturali: valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi di origine naturale, sisma ed eruzioni vulcaniche.
Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
- la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
- la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Gli interventi finanziabili per i danni causati all'attività agrituristica e alle attività connesse all'agricoltura sono i seguenti:
- il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad attività connesse all'agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti;
- la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all'attività agrituristica o alle attività connesse all'agricoltura;
- il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all'attività;
- la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento;
- la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva purché in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio, per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “de minimis”.
Leggi il decreto: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/11/20A00839/sg
Margherita Agata