Basilicata, covid19: nei terreni agricoli fino a 2 componenti per nucleo familiare

In vigore dal 4 maggio: lo stabilisce l'Ordinanza n.21 del Presidente della Giunta regionale, Bardi. Resta il divieto di assembramento

Data : Sun May 03 11:39:00 CEST 2020

Dal 4 maggio 2020, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, sarà consentito di raggiungere "fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per per la conduzione del terreni, per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali ivi custoditi". Lo ha stabilito l'Ordinanza n. 21 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 3 maggio 2020.

In tutte le attività e le loro fasi all’interno delle proprietà e negli spostamenti da e per le proprietà private . chiarisce l'ordinanza - "deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale".

L'Ordinanza aggiunge che "detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento delle attività, ed esclusivamente nel pieno rispetto delle misure sanitarie e delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19".

Sempre con riferimento alle norme di sicurezza, l'Ordinanza consente anche "sull’intero territorio regionale, per le attività non sospese come da elenco codici ATECO dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, in applicazione dei piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi, nonché quelle di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali.

E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. 

Disposizioni in ambito regionale anche per l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, le attività produttive e commerciali, l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza, le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati.

CLICCA QUI e scarica l'intera Ordinanza n. 21.

Redazione

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