Attività selvicolturali, l'assessore Fanelli chiede modifiche al Dpcm

"E' una filiera essenziale per l'economia agricola della Basilicata"

Data : Thu Apr 09 09:39:00 CEST 2020

Le attività selvicolturali, fino al  13 aprile 2020, per effetto del Dpcm  in vigore per contenere la diffusione del Covid - 19,  sono di fatto sospese, in quanto non inserite tre le attività produttive ritenute essenziali.

L’Ufficio foreste e tutela del territorio del Dipartimento Agricoltura nel frattempo si è attivato, con l’approvazione di uno specifico provvedimento, per consentire lo slittamento della data fissata per il 31 marzo al 15 di aprile per le operazioni di sgombero e ripulitura delle tagliate per i boschi cedui su tutto il territorio regionale, la cui efficacia è comunque condizionata dalle disposizioni del Dpcm del 22 marzo.

L’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli,  per scongiurare l’ulteriore fermo delle attività  delle imprese forestali   fa sapere di essersi attivato presso i dicasteri di competenza  “per sollecitare un’immediata modifica al vigente Dpcm al fine di far rientrare le attività di selvicoltura e quelle forestali tra quelle essenziali, in quanto le attività connesse alla filiera della forestazione rappresentano un segmento importante dell’economia agricola della nostra regione”.

Per quanto riguarda la commercializzazione del materiale legnoso, inoltre,  Fanelli fa un distinguo tra commercio all’ingrosso e  commercio al dettaglio.

“Per il commercio all’ingrosso – chiarisce l’assessore regionale - l’allegato 1 del Dpcm prevede che si possono svolgere le attività funzionali ad assicurare la continuità del commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato. Per la produzione di questi combustibili è richiesta alle aziende interessate una comunicazione preventiva al Prefetto indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e i servizi attinenti alle attività da svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni

di necessità.  Tale esercizio è consentito a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio, come il rispetto della distanza interpersonale tra i lavoratori e l’adozione dei dispositivi di sicurezza”.

“Per il commercio al dettaglio – aggiunge - il Dpcm del 22 marzo scorso stabilisce che resta valido quanto stabilito nel precedente decreto dell’11 marzo che, fa rientrare tra le attività essenziali il Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Dunque, la vendita al dettaglio  è da ritenersi praticabile da parte di operatori abilitati a tale attività.  Resta, invece, vietata – conclude Fanelli - qualsiasi attività selvicolturale in assenza di nuove disposizioni nazionali”.

M. Agata

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