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PAC, con l'emergenza Covid ecco quali scadenze cambiano

Intanto il Parlamento UE approva il rinvio della riforma al 2023, e un fondo anticrisi di 400 milioni per l'agricoltura
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Data:Fri Apr 24 10:20:48 CEST 2020

Per aiutare il settore agroalimentare ad affrontare le conseguenze della pandemia da Covid-19, la Commissione europea ha messo in campo una serie di misure  che introducono una flessibilità eccezionale e semplificazioni nell’uso dei fondi PAC, in grado di ridurre gli oneri burocratici per agricoltori e Stati membri.

Intanto il Parlamento UE ha approvato la posizione della commissione Agricoltura dell'Europarlamento sul regolamento transitorio della politica agricola comune che prolunga l'efficacia dei regolamenti PAC oltre il 2020. L'entrata in vigore della nuova PAC sarà quindi rimandata dal 2021 al 2023 se entro il 30 ottobre non saranno pronti nuovo bilancio Ue e riforma. Gli eurodeputati chiedono anche un fondo anti-crisi da oltre 400 milioni di euro in aggiunta alla normale dotazione finanziaria. La posizione adottata dalla Commissione Agricoltura con il voto da remoto dovrà essere negoziata con il Consiglio Ue: l'obiettivo è di arrivare a un accordo entro il 30 giugno.

La commissione AGRI propone inoltre che, se il budget pluriennale Ue 2021-27 non fosse approvato in tempo, i tetti di spesa Pac restino quelli del 2020, mettendo di fatto gli agricoltori al riparo dai tagli proposti dalla Commissione europea per il periodo finanziario post 2020. Tra le altre misure approvate, un accesso più facile al fondo contro le perdite di reddito degli agricoltori, la possibilità di autoregolamentazione per i produttori organizzati di olio e, per il vino, l'estensione del periodo di validità dei diritti di impianto delle viti fino al termine del periodo transitorio.

Per quanto riguarda alcune pratiche ordinarie, come la stipula dei contratti di affitto e dei contatti di trasferimento dei titoli, la Circolare AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) n. 24085 del 31 marzo 2020, recependo le decisioni della Commissione europea, ha introdotto una serie di deroghe e misure eccezionali che tengono conto delle restrizioni alla libera circolazione delle persone e dell’esercizio di attività economiche, adottate per contenere la diffusione del virus.

Vediamo altri dettagli:

  • Le Domande PAC per il 2020 saranno prorogate di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020. Difficile al momento ipotizzare un'ulteriore proroga se si tiene conto che gli agricoltori, beneficiari dei pagamenti, contano sull’anticipo del 50-80% al 31 luglio 2020. Senza domanda PAC, gli anticipi dei pagamenti non possono essere erogati, quindi la scadenza del 15 giugno 2020 è difficilmente modificabile. La proroga, quindi, riguarda solamente la presentazione delle domande.
  • La detenzione delle superfici ammissibili da parte dell’agricoltore rimane confermata al 15 maggio 2020.
  • Per la validità dei documenti di identità in scadenza, con riferimento alla raccolta e al deposito del documento del dichiarante, che deve essere obbligatoriamente inserito nel fascicolo aziendale, AGEA precisa che in applicazione di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.
  • La circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018 stabilisce che i titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione della domanda. In deroga a ciò, per la campagna 2020, qualora non fosse possibile rispettare tale regola, l’agricoltore può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta e presentata separatamente da ciascuna delle parti contraenti, corredata del documento di identità e della dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici. La deroga sui titoli di conduzione delle superfici per il 2020 non si applica ai terreni che sono concessi dalla Pubblica amministrazione, oppure nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
  • Per la sottoscrizione di ulteriori atti propedeutici alla presentazione di domande di aiuto predisposti elettronicamente attraverso i sistemi, valgono le disposizioni in ordine alla sottoscrizione differita, come per i titoli di conduzione.
  • In situazioni normali, la Domanda Unica deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità. Per la campagna 2020, gli agricoltori provvedono alla sottoscrizione della domanda unica mediante l’utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande di aiuto da parte dei Caa, previa acquisizione da parte dello stesso Caa, dell’assenso dell’agricoltore alla sua presentazione e alla successiva sottoscrizione al termine del periodo emergenziale.
  • Gli atti di trasferimento dei titoli  per la campagna 2020, possono essere sottoscritti e registrati fino al 30 settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda. La domanda di trasferimento titoli non può essere accolta qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento dell’anticipazione nazionale al 31 luglio 2020. In altre parole, un agricoltore che ha chiesto l’anticipo al 31 luglio 2020 non può trasferire i titoli in ritardo ovvero fino al 30 settembre 2020.

Agrifoglio n. 94 - Aprile 2020

Temi
Autori
Margherita Agata

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