Prodotto di montagna: è il logo del MIPAAF per tutelare le eccellenze agroalimentari ad alta quota

Con un video-tutorial, l'Alsia spiega come richiedere l'indicazione facoltativa di qualità
didascalia.

Il logo Prodotto di Montagna.

Data:Fri Apr 24 10:05:38 CEST 2020

Per tutelare il prodotto di montagna e riconoscerne il valore sociale, ambientale e turistico, un Regolamento comunitario (1151/2012) ha introdotto l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”, il cui uso in Italia è disciplinato dal Decreto ministeriale n. 57167 del 2017.

Una denominazione che ha una duplice valenza: da un lato, dotare gli operatori delle zone montane di uno strumento efficace per mantenere l'attività primaria in aree difficili e tramandare la tradizione agroalimentare locale; dall’altro, tutelare i prodotti e i consumatori. La possibilità di adottare l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" è stata voluta per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti, completando così il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

Il logo, realizzato dal Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, è verde con una montagna stilizzata. Può essere utilizzato sui prodotti e le materie prime che provengano essenzialmente da zone montane e, nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

In Basilicata sono già 106 le aziende che possono fregiarsi di questo marchio. Ma cosa si deve fare per poter utilizzare l’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”?

L’ALSIA, per non far venir meno l’azione di affiancamento e supporto ai produttori in questo difficile momento di emergenza sanitaria, sulla base di quanto predisposto dall’Azienda sperimentale dimostrativa dell'ALSIA “Pollino” di Rotonda (PZ), ha realizzato un video-tutorial con tutto quello che c’è da sapere per potersi districare agevolmente nel quadro normativo di riferimento e poter richiedere il marchio. Il logo “Prodotto di montagna” può essere utilizzato in abbinamento ad altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi, purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

Per zone di montagna, ricordiamo, si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive Regioni.

L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti:

  • ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte, ecc.)
  • derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.)
  • derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
  • dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna
  • di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, inoltre, disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.

Il marchio “Prodotto di montagna” è sicuramente un valore aggiunto per le aziende agroalimentari che lo espongono, oltre che un aiuto concreto per i consumatori a riconoscere e scegliere dalle etichette le produzioni di qualità Made in Basilicata e, di conseguenza, supportarne il loro valore non solo economico, ma anche quello sociale e ambientale.

Video

  • Prodotti di montagna, come richiedere l'indicazione di qualità

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Il Comitato Unico di Garanzia dell' ALSIA