Focus

Piante officinali, al lavoro l'Osservatorio permanente economico e di mercato

Ancora fermo in Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto sull'elenco delle specie di piante officinali coltivate e i criteri di raccolta e prima trasformazione
didascalia.

.

Data:Mon Nov 25 01:00:00 CET 2019

Dopo la pubblicazione della Legge nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018, Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto, innanzitutto, ad aggiornare il Tavolo tecnico delle piante officinali, come previsto al comma 1 dell’art.5 del T.U. di legge, con il D.M. n.492 del 19 gennaio 2019 e successiva integrazione con D.M. n.4732 del 30 aprile 2019.

Inoltre, sempre l’art.5 citato, al comma 4 prevedeva la costituzione dell’Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere ed analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore. Pertanto il 19 ottobre 2018 (D.D. n. 73436) il Ministero ha istituito i seguenti Gruppi di lavoro:

  1. “Ricerca e formazione”;
  2. “Elenco specie art.1 e Registri Varietali”;
  3. “Criteri Piante Spontanee”;
  4. “Piano di settore” 
  5. “Osservatorio Economico e Dati statistici”, per aggiornare i dati statistici ed economici già elaborati nel 2013 con il lavoro “Piante officinali in Italia: un’istantanea della filiera e dei rapporti tra i diversi attori”, e successivamente allegati al Piano di settore delle piante officinali approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2014.

Grazie al supporto degli esperti dei Gruppi di lavoro 2. e 3., dal settembre 2018 il Ministero ha lavorato sulla predisposizione dello schema di decreto interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all’art.1 comma 3 e all’art.3 comma 2 del Testo Unicoche è un altro provvedimento urgente purtroppo fermo in Conferenza Stato-Regioni dal mese di maggio 2019 su richiesta formale del Ministero della salute che voleva effettuare degli approfondimenti tecnici sul dispositivi del decreto. Purtroppo anche il Ministero dell’Ambiente ha voluto effettuare degli ulteriori approfondimenti sul provvedimento e sulla lista allegata.

La lista delle piante officinali coltivate

E’ opportuno, brevemente, illustrare di seguito i Criteri nella stesura della Lista delle Piante Officinali Coltivate e si è deciso di includere un’ampia gamma di piante officinali, che abbiano le applicazioni più vaste ovvero alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, veterinarie, dispositivi medici, ad uso additivo, colorante, liquoristico, fonti di aromi etc. Inoltre è stato fatto l’aggiornamento della nomenclatura latina, senza però cambiare i vecchi nomi, almeno quelli contenuti nel DPR del 1973 (per evitare di andare ad impattare su una legge). Alcuni nomi latini di queste specie probabilmente non sono più attuali ed accettati secondo “Theplantlist”, tuttavia sono molto noti e poiché alcuni di questi provengono da una normativa, il nome latino riportato in una legge non è stato cambiato: è stato però aggiunto il nome latino attuale.

Per implementare l'elenco, si è suggerito di far riferimento nel decreto all'intero database europeo per le piante utilizzabili ai fini cosmetici, all'elenco delle piante utilizzabili negli integratori, suscettibile di un’ulteriore prossima revisione, all'intero elenco delle piante presenti nella Farmacopea Europea espressamente destinate alla formulazione dei medicinali (anche questo è un database), oltre che alle piante destinate alla formulazione di prodotti ad uso veterinario.

Infine le piante non appartenenti ai nostri climi sono state comunque inserite nella lista, poiché esse sono coltivate in serra o ambiente protetto oppure in un fermentatore (esempi attuali: Curcuma spp., Perilla frutescens, Musa spp., Psidium spp. oltre che Eschscholtzia californica, Ajuga reptans, Aloysia citriodora ed altre ancora).

Ciò detto, e facendo un passo indietro, durante l’iter di approvazione della legge che, si rammenta, è stata predisposta in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il legislatore ha ritenuto opportuno, ai fini di semplificazione, prevedere un solo decreto interministeriale applicativo per entrambe le tematiche che, in effetti, riguardano ambiti diversi e ciò ha comportato delle difficoltà operative e di interpretazione durante le riunioni dei Gruppi di lavoro.

Il percorso amministrativo come sopra detto ha visto un lavoro puntuale e di condivisione nell’ambito dei due Gruppi, che hanno portato da una parte ad una lista esaustiva di piante officinali coltivate (Capo I) condivisa con il Ministero della salute e le Regioni, allegata al decreto attuativo, la quale potrà essere periodicamente aggiornata; dall’altra, alla stesura di un articolato innovativo (Capo II), condiviso con le Regioni ed il Ministero dell’Ambiente, nel quale vengono stabiliti dei criteri e la disciplina ai fini della disciplina della raccolta e della prima trasformazione delle piante spontanee/selvatiche ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Tali criteri non riguardano la raccolta ed il prelievo delle piante officinali spontanee appartenenti alle specie protette ai sensi di specifiche disposizioni internazionali, dell’Unione europea, nazionali e regionali o presenti all’interno delle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n.394 e al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, che sono escluse dal campo di applicazione e sono disciplinati dalla pertinente normativa di tutela ambientale ribadita nelle premesse alla legge.

Lo schema di decreto è stato approvato nella seduta dell’11 febbraio 2019 del Tavolo tecnico delle piante officinali, ma come esplicitato in precedenza il provvedimento, a tutt’oggi, è fermo in attesa di modifiche presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

Il problema, a questo punto molto serio, riguarda quanto previsto all’art. 10 della Legge 21 maggio 2018 n.75, ovvero “Disposizioni transitorie e finali”, dove al comma 3 recita che il Regio Decreto 26 maggio 1932, n.772, che riportava una ormai obsoleta lista di piante officinali spontanee/selvatiche, è abrogato proprio dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in oggetto come previsto dalla Legge.

Ciò significa che in mancanza della nuova lista di piante autorizzate alla coltivazione, le aziende agricole che producono officinali, paradossalmente, non sono autorizzate a poterlo fare.

Si spera pertanto che tale situazione possa risolversi in tempi brevi visto che il decreto interministeriale in questione presenta anche una natura innovativa per le piante officinali spontanee, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, le quali sono considerate e “trattate” come prodotti biologici ai sensi dell’art.12, comma 2 del Regolmanto n.834/2007 se il territorio dove vivono non ha subito trattamenti e se la raccolta non compromette l’habitat e la conservazione delle specie. Nel provvedimento vengono definiti non solo i criteri di raccolta e di prima trasformazione con limitazioni nelle quantità raccolte in funzione delle specie spontanee stabiliti autonomamente dalle Regioni ma anche il rilascio dell’autorizzazione a raccogliere specie officinali, previa istituzione di appositi corsi di formazione, che accorda il titolo di “raccoglitore di piante officinali spontanee”. Infine sono previsti in appositi articoli il censimento delle piante spontanee a livello regionale e i controlli.

L'attivazione dei registri varietali per altre specie vegetali

Il lavoro degli esperti non finisce qui poiché l’articolo 6 della legge, innovativo nel suo genere, riguarda l’attivazione dei registri varietali previsti per altre specie vegetali e per questo il Gruppo di lavoro 3. dovrà lavorare sulla definizione delle specie dalle quali iniziare, stabilendo dei criteri di massima tenendo conto che la possibilità di descrivere e identificare i materiali di riproduzione e/o di propagazione rappresenta il primo passo per l’ottenimento di prodotti di qualità. In particolare l’elencazione delle specie da includere nella normativa congiuntamente all’istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali prescelte per l’esistenza e disponibilità di varietà selezionate e/o varietà locali rappresentano quindi il punto di partenza per la definizione di una filiera di qualità del settore. E’ bene rammentare che l’iscrizione ad un Registro varietale garantisce la tracciabilità dell’identità genetica del materiale sementiero dato che prevede sia la possibilità di identificare le varietà in modo univoco (compilazione della loro scheda descrittiva) che il riconoscimento giuridico della figura del costitutore come responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

 

 

Agrifoglio n. 90 - Ottobre/Dicembre 2019

Temi
Piante Officinali
Autori
Alberto Manzo

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.
Il Comitato Unico di Garanzia dell' ALSIA