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Il regolamento
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NORME PER L’ACCESSO AGLI ATTI

E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL’ALSIA

 


PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. AMBITI DI APPLICAZIONE

1.       L’ALSIA,  ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, s.m.i.,con il presente articolato disciplina:

 

a)   le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi di   tutte le Strutture dell'ALSIA, operanti in virtù delle Leggi Regionali del 7 agosto 1996, n. 38, del 13 luglio 1998, n. 21, del 7 dicembre 2000, n. 61, del 16 agosto 2001, n. 29, del 14 aprile 2000, n. 47, e del 7 agosto 2002, n. 35, leggi che istituiscono l'ALSIA e ne disciplinano il funzionamento;

 

2 .       Il diritto  di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

 

a)       da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni  giuridicamente rilevanti;

 

   Il diritto  di accesso si intende realizzato con la pubblicazione dell’Albo pretorio dell’; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Agenzia   e altra forma di  pubblicità prescritta per gli atti dell'Amministrazione, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso.

  Art. 2. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

 

a)   organizza le proprie strutture e procedure così da promuovere ed assicurare l’e sercizio  dei diritti di informazione, di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e di partecipazione ai procedimenti, in conformità ai principi sulla tutela della riservatezza dei dati personali;

b)   cura e valorizza la comunicazione interna come strumento di integrazione e razionalizzazione dei processi organizzativi;

c)   pone in essere le attività di monitoraggio del livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi amministrativi erogati;

d)   organizza la raccolta e l’ascolto delle segnalazioni, delle proposte e dei reclami dei cittadini, predisponendo precise procedure di risposta.

 

2.       Ai fini del presente Articolato si intende:

 

a)   per procedimento amministrativo, il compresso di atti o operazioni che sono funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un atto amministrativo. Qualora l'iter procedurale, sebbene costituito da più fasi per le quali sono competenti più uffici, sia comunque finalizzato all'emanazione di un solo atto formale, il procedimento é da intendersi unico;

b)   per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, dell' ALSIA, o comunque utilizzati ai fini dell' attività amministrativa;

c)   per  URP, l 'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell'ALSIA.

 

3.       I procedimenti amministrativi non gia disciplinati da fonti legislative o regolamentari specifiche devono concludersi nei termini e con le modalità stabiliti  dalla L. 241/90 e s.m.i., e relative disposizioni regolamentari.

 

PARTE II. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 3. MODALITÀ DI ACCESSO - GENERALITÀ

 

1.       L’accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalità idonea a consentire l'esame.

2.       Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere escluso, limitato e differito ai sensi dei successivi Art. 10, Art. 11 e Art. 12.

3.       Il diritto di accesso prevale sul diritto di riservatezza qualora sia finalizzato alla tutela di un interesse giuridico, semplice, collettivo o diffuso giuridicamente protetto, e nei limiti in cui esso è necessario alla tutela di quell'interesse. E' in ogni caso garantito agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria a tutelare i propri interessi in giudizio.

4.       Qualora  l'esercizio del diritto di accesso comporti la comunicazione dei dati personali di terzi, esso deve essere limitato a quei dati strettamente necessari a soddisfare il diritto stesso.

5.       Per tutelare  la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti oggetto di richiesta di accesso, in caso di presenza di dati sensibili, di dati relativi a provvedimenti giudiziari o di altri dati protetti dalle normative vigenti, l'accesso sarà consentito unicamente tramite visione secondo quanto descritto al successivo Art. 7, e sempre per le finalità di cui al precedente comma 4. In particolare, qualora la richiesta di accesso riguardi documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, esso sarà consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti della persona a cui i dati si riferiscono, ovvero se tale situazione (giuridicamente rilevante) consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o la libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 4. ACCESSO INFORMALE

1.       Il diritto di accesso in via informale si esercita, anche mediante richiesta verbale, all'ufficio dell' ALSIA centrale o periferico competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

2.       Per le finalità di cui al comma 1, l'interessato dovrà:

 

a)   specificare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi;

b)   indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;

c)   comprovare l’interesse connesso con l’oggetto della richiesta, specie nel caso in cui i dati contenuti negli atti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni.

 

4.       La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, sarà presentata dal titolare dell’u fficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo di quella Amministrazione.

5.       Qualora risulti difficoltoso l’immediato reperimento degli atti richiesti, il responsabile del procedimento disporrà che si provveda all’a ccesso in un giorno determinato, ovvero che sia data successiva comunicazione all’interessato del giorno nel quale potrà provvedersi in tal senso.

6.       Di ogni richiesta, nonché dei suoi relativi esiti, per le finalità di cui al successivo Art. 16 il responsabile del procedimento trasmetterà all’URP una nota informativa redatta su apposito modello e controfirmata dal richiedente.

7.       E’ fatta salva la facoltà del richiedente di presentare comunque istanza di accesso formale, ai sensi del successivo Art. 5.

Art. 5. ACCESSO FORMALE

1.       Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale così come descritto all'Art. 4, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente sarà invitato contestualmente a presentare per iscritto istanza formale all'URP.

2.       Al di fuori dei casi indicati nel comma 1, il richiedente può comunque sempre presentare richiesta formale all'URP.

3.       La domanda di accesso formale, redatta sull'apposito modello e protocollata, sarà immediatamente trasmessa al responsabile del procedimento per l'esame. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione da parte dell' ALSIA.

4.       Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni  contenute all’Art. 4, del comma 2 e 4, del  presente Articolato.

5.       Qualora il personale addetto riscontri che la richiesta è irregolare o incompleta, dovrà richiedere all'interessato, ove possibile, di apportarvi subito le opportune integrazioni o correzioni.

6.       In caso non sia possibile operare tempestivamente le modifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunicherà al richiedente, entro giorni 10 (dieci) dalla ricezione della prima istanza, la necessità di operare le rettifiche necessarie. Il termine per il  procedimento di accesso decorrerà dalla presentazione della richiesta perfezionata.

7.       La richiesta formale erroneamente destinata ad altra Pubblica Amministrazione, sarà immediatamente restituita all'URP dal responsabile del procedimento dell'ALSIA che la riceve, e quindi trasmessa all'Amministrazione competente. Di tale trasmissione sarà data tempestiva comunicazione all'interessato.

8.       L’URP, che riceve la domanda di accesso formale, previa intesa con gli uffici interessati dell'ALSIA fornirà al richiedente ogni informazione utile riguardante:

 

a)   le generalità ed i recapiti del responsabile del procedimento in questione;

b)   data e orario in cui esercitare il diritto di accesso presso l'ufficio interessato;

c)   le modalità di accesso;

d)   le eventuali spese a carico del richiedente.

 

9.       Per  le finalità di cui al comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, ciascun dirigente comunica all'URP i procedimenti trattati nella propria Area con l'indicazione dei relativi responsabili, nonché i giorni della settimana e gli orari di servizio in cui può esercitarsi il diritto di accesso.

10.   La richiesta di accesso formale potrà essere inoltrata all'URP anche a mezzo posta. In tal caso l'URP, provvederà ad inviare all'interessato, entro il termine previsto per quel procedimento a far data dalla ricezione della richiesta, una comunicazione scritta contenente le informazioni di cui al precedente comma 7. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente comma 4.

11.   Qualora la richiesta pervenuta a mezzo posta fosse irregolare o incompleta, l'URP richiederà entro giorni 10 (dieci) per iscritto all'interessato i chiarimenti necessari. Il termine per il procedimento di accesso decorrerà dalla ricezione della richiesta così come perfezionata.

12.   Il procedimento di accesso dovrà concludersi nel termine di giorni 30 (trenta), a norma dell'art. 25, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., decorrenti dalla ricezione della richiesta o dal perfezionamento della stessa nei casi di cui ai precedenti comma 6 e 7.

Art. 6. ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO FORMALE

1.       L’accoglimento della richiesta di accesso formale è formalizzato con apposita comunicazione del responsabile del procedimento di accesso, di cui al successivo Art. 13.

2.       La  comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso dovrà contenere l'indicazione dell’u fficio, completa della sede, presso il quale rivolgersi, del periodo di tempo, non inferiore a giorni 15 (quindici), e di ogni altra indicazione utile per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

3.       L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporterà anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o del presente Articolato.

4.       Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di documenti specificate nel presente articolato ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta come proposta.

5.       Trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione dell'istanza senza che l'Amministrazione si sia pronunciata in alcun senso, l'istanza stessa si intenderà rigettata.

Art. 7. ACCESSO MEDIANTE VISIONE

1.       L’accesso mediante visione ha luogo attraverso l'esibizione al richiedente dell'atto o della documentazione richiesta.

2.       L’esame  deve aver luogo, durante l'orario di ufficio, nei locali indicati nell'atto di accoglimento della richiesta, e comunque sotto la sorveglianza del personale addetto. L’esame deve avvenire a cura del richiedente o di persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona della quale saranno specificate le generalità nella richiesta.

3.       L’interessato potrà procedere autonomamente alla trascrizione, parziale o totale, del documento preso in visione. Al termine della visione dovrà restituire la documentazione visionata integra e senza alterazione.

4.       L’accesso mediante visione è gratuito. Il responsabile dell' accesso dovrà registrare la data, l'ora di consegna e restituzione del documento, ed attestarne la sua corretta utilizzazione. Tale registrazione, sottoscritta dal richiedente e comprensiva dei relativi dati, dovrà essere trasmessa all’URP per la trascrizione nell'Archivio automatizzato di cui all’Art. 16.

Art. 8. ACCESSO MEDIANTE RICHIESTA DI COPIA

1.       Il rilascio di copia avviene attraverso la riproduzione fotostatica, operata dal personale addetto, della documentazione o degli atti richiesti. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

2.       Il rilascio è subordinato al pagamento di un importo, determinato periodicamente dall'ALSIA secondo le modalità descritte nel presente Articolato, della misura necessaria ad assicurare il rimborso delle spese di riproduzione ed a soddisfare le disposizioni in materia di bollo, se richiesto.

3.       Qualora la riproduzione di documenti sia cospicua e richieda un tempo tale da intralciare l'accesso alle informazioni di altre persone o da incidere sulla funzionalità dell'attività amministrativa, il responsabile dell'accesso potrà disporre che le copie vengano ritirate dal richiedente in data successiva e, comunque, entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta.

4.       Il ritiro delle copie estratte dovrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da persona da questi delegata con le modalità di cui al presente Articolato. Su esplicita richiesta dell'interessato, le copie potranno essere anche trasmesse direttamente al recapito specificato nell’istanza di accesso, con addebito delle relative spese postali, e previo pagamento delle somme complessivamente dovute dal richiedente.

Art. 9. CONSULTAZIONE DI DATI INFORMATICI

1.       L’accesso alle informazioni in rete o informatizzate deve evitare il danneggiamento o la perdita dei dati e tutelare il diritto alla riservatezza di terzi.

2.       L'accesso è compiuto da personale dell'ALSIA.

3.       La stampa di dati è compiuta direttamente dal personale del’A LSIA, previo pagamento degli oneri spettanti al richiedente così come previsto dall’A rt. 14 del presente Articolato.

Art. 10. DIRITTO DI ACCESSO: ESCLUSIONI

1.       Fermo restando quanto specificato nell’Art. 3 del presente articolato, oltre ai casi disciplinati dall’art. 24 della L. 241/90, e s.m.i., sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di documenti:

 

a)   gli atti  e la corrispondenza, anche interna all'Agenzia, aventi carattere interlocutorio e preparatorio fino all'emanazione dei relativi provvedimenti finali;

b)   la documentazione  relativa alla corrispondenza dei privati inerenti la propria attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell’ attività amministrativa;

c)   i documenti preparatori del Servizio di Controllo di Gestione e del Nucleo di Monitoraggio e Valutazione fino alla conclusione del procedimento;

d)   i verbali delle riunioni delle Conferenze dei dirigenti, delle Commissioni, della Conferenza dei responsabili dei trattamenti, nei casi che riguardino l’adozione di atti sottratti all'accesso e/o nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

e)   la documentazione concernente lite in potenza o in fitto, fino alla definizione della medesima;

f)    la documentazione attinente ad inchieste ispettive formali e sommarie;

g)   i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'ALSIA e siano in questi ultimi richiamati;

h)   la documentazione relativa a procedimenti sanzionatori di competenza dell'ALSIA, quando dalla loro conoscenza possa derivare pregiudizio alla riservatezza di dipendenti o di terzi;

i)    rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale, sino al completamento della stessa secondo le cadenze periodiche prefissate;

j)    gli atti e gli elaborati relativi allo svolgimento di procedure concorsuali e/o di avanzamento di carriera del personale dipendente, sino all' approvazione delle graduatorie finali, nonché i curricula del personale o di esterni acquisiti dall'Amministrazione anche al di fuori di tali procedure;

k)   la documentazione concernente l’istruzione di ricorsi, fino al completamento della relativa procedura;

l)    i rapporti alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti, nonché le richieste e le relazioni di dette procure, ove sia possibile individuare soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e /o penali;

m)  gli atti di promuovimento e provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie;

n)   gli atti preliminari a trattative negoziali fino alla loro definizione;

o)   documenti contenenti informazioni tecniche tutelate dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e/o professionale, diritto d'autore e concorrenza, fino a quando sussista in capo all’Agenzia la qualifica di titolare di tali diritti;

p)   gli atti di altre Pubbliche amministrazioni detenuti dall' Agenzia, ma il cui accesso è escluso da quelle amministrazioni;

q)   documenti, questionari e simili atti contenenti dati personali raccolti in forma non aggregata.

 

2.       Le categorie di cui al comma precedente riguardano tipologie di atti e documenti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

 

3.       L’esclusione dall’accesso, è disposta, inoltre:

 

in assenza dei titoli di legittimazione all’accesso;

b)       per irregolarità formali o incompletezza della richiesta (in tal caso la motivata comunicazione di esclusione dall’accesso deve indicare le corrette modalità per consentire all’interessato l’e ventuale ripresentazione della domanda);

c)       per gli atti per i quali la legislazione vigente prevede il segreto o il divieto di divulgazione.

 

4.       Ove non sia possibile interpretare con esattezza le disposizioni di cui al presente articolo e derivarne una univoca applicazione, per quanto eventualmente non disciplinato dal presente Articolato le Aree dell’agenzia uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione, e pari opportunità di tutela.

5.       L’esclusione dal diritto di accesso è motivata dal responsabile del procedimento di accesso con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al presente articolo.

6.       In ogni caso i documenti non potranno essere sottratti all’a ccesso, ove non sia sufficiente far ricorso al potere di differimento secondo quanto specificato nel successivo Art. 12.

7.       E’ comunque sempre garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Art. 11. LIMITAZIONI NEL DIRITTO DI ACCESSO

1.       Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi è limitato tramite:

 

a)   il differimento del relativo esercizio, di cui al successivo Art. 12;

b)   l’esclusione della facoltà di estrarre copia dei documenti, secondo quanto specificato dalle norme vigenti e dal presente Articolato.

 

2.       Le limitazioni di cui al precedente comma 1 sono disposte anche con riferimento ad una parte del documento per il quale è richiesto l’accesso, con esplicita indicazione della parte mancante, quando tali limitazioni parziali siano sufficienti per tutelare la riservatezza di terzi o il corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Art. 12. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1.       Oltre che nei casi specificati al precedente Art. 10, comma 1, il differimento dell’accesso è disposto dal responsabile del procedimento ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., o per salvaguardare oggettive esigenze di riservatezza dell’amministrazione specie  nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, oppure fosse di pregiudizio alle funzioni inquirenti, giudicanti o sanzionatorie di altre Autorità pubbliche.

2.       La comunicazione che definisce il differimento di accesso ne indica la motivazione e la durata.

  Art. 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1.       Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile del procedimento amministrativo, cioè il Dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'ufficio competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.

2.       Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. In questo caso, sarà sua cura provvedere alla richiesta di eventuale altro materiale detenuto da altri uffici.

3.       Il responsabile del procedimento provvede fra l'altro alla identificazione del richiedente ed alla valutazione della sua legittimazione ad esercitare il diritto di accesso informale di cui al presente Articolato. Provvede inoltre a tutte le operazioni del procedimento di accesso, comunica agli interessati l'esclusione, la limitazione o il differimento del diritto di accesso, e trasmette all'URP le note informative circa gli esiti delle istanze di accesso ricevute.

Art. 14. MODALITÀ E COSTI PER IL RILASCIO DI COPIE

1.       Il rilascio di copie è gratuito o oneroso, secondo modalità e costi stabiliti con atto dell'Amministratore unico.

2.       Il rilascio e la trasmissione di copie agli enti pubblici non sono subordinati ad alcuna forma di pagamento.

3.       L’accesso tramite visione o rilascio di copie di documenti e/o elaborati grafici predisposti da altre Pubbliche Amministrazioni è esercitato presso le medesime Pubbliche Amministrazioni che li hanno predisposti con le modalità previste nei rispettivi ordinamenti. In caso di comprovata impossibilità di accesso ai documenti e/o agli elaborati grafici presso le citate Pubbliche Amministrazioni, l'accesso potrà essere esercitato presso gli Uffici dell'Agenzia che li detengono con le modalità previste per gli atti predisposti dall' Agenzia medesima.

4.       E’ dato mandato al Dirigente responsabile dei servizi amministrativi dell'Agenzia di effettuare verifiche periodiche sulle modalità di pagamento e sulla congruità degli importi di cui al precedente comma 1, e di proporre l'adozione  di eventuali provvedimenti di modifica.

5.       Presso l’URP dovrà essere disponibile e visibile l'atto con il quale vengono fissati gli importi che il richiedente deve corrispondere in caso eserciti il diritto di accesso mediante l'estrazione di copie.

6.       Il rilascio di copie autentiche di documenti è subordinato all'osservanza delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta di bollo.

7.       Il principio della soggezione ad imposta delle copie rilasciate in forma autentica ha portata generale; pertanto per il rilascio di copie autentiche in esenzione dall’imposta è ammesso unicamente in presenza di specifica disposizione normativa che il richiedente è tenuto ad indicare nell’istanza.

8.       Fatti salvi i casi di esenzione, il rilascio di copie in forma autentica avviene previa apposizione sulle copie delle prescritte marche da bollo che devono essere fornite a cura e spese del richiedente.

Art. 15. OBBLIGHI PER CHI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO

1.       L’accesso ai documenti ed alle informazioni dell’ agenzia dovrà svolgersi con modalità tali da garantire la riservatezza delle persone, delle associazioni e delle imprese.

2.       L’accesso non potrà svolgersi al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti dall’Agenzia, nonché degli spazi all’occorrenza predisposti. Inoltre non potrà ostacolare il corretto e regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

3.       Il richiedente che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento datogli in visione risponde dei danni arrecati all’Agenzia, oltre a rispondere dell’a ccaduto secondo le norme vigenti. Di tali responsabilità il richiedente dovrà essere preventivamente informato mediante comunicazione verbale da parte del responsabile dell’a ccesso, ovvero mediante apposite indicazioni affisse nell’URP e nei locali presso i quali è esercitato il diritto di accesso, o contenute in note informative consegnategli unitamente ai documenti di cui prendere visione.

Art. 16. ARCHIVIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

1.       Presso  l'URP - sezione di Matera – è istituito l 'Archivio automatizzato e centralizzato delle richieste di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

2.       L’archivio conterrà dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso, e sarà costantemente aggiornato con le informazioni attinenti al relativo corso. Oltre ai dati relativi ai richiedenti, ai documenti oggetto della richiesta ed alle ragioni della stessa, presso l'archivio saranno pertanto riportati anche gli esiti delle domande pervenute.

3.       I dati eventualmente contenuti nelle sezioni operative periferiche dell'URP confluiranno periodicamente nell'archivio centralizzato, collegato telematicamente con i suoi uffici centrale e periferici per l'accesso diretto e la consultazione dei dati.

4.       I dati contenuti presso l'Archivio saranno accessibili secondo le modalità previste dal presente Articolato.

5.       Nelle more della costituzione dell’Archivio automatizzato di cui al comma 1, è costituito un apposito archivio cartaceo contenente le medesime informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 17. RECLAMI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1.       I titolari del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti hanno diritto di ricevere dall'Amministrazione risposte a reclami e chiarimenti relativi al corretto svolgimento dei procedimenti, al rispetto dei tempi e della normativa materia di diritto di informazione, nonché ai comportamenti assunti dal personale  dell’Agenzia nei rapporti con l'utenza.

2.       Reclami e richieste di chiarimenti dovranno essere presentati all'URP, e di qui eventualmente agli Uffici dell'Agenzia competenti, affinché sia fornita al richiedente una risposta motivata entro giorni 20 (venti) complessivi dalla domanda.

 

 

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